Continuità operativa: il Comitato di gestione della crisi

Nell'ambito della continuità operativa, le Linee guida pubblicate da DigitPA individuano il Comitato di gestione della crisi: un organo al quale affidare le principali decisioni relative all'applicazione dei piani di continuità e di disaster recovery e la supervisione delle attività delle risorse coinvolte.Nell’ambito della continuità operativa, le Linee guida pubblicate da DigitPA individuano il Comitato di gestione della crisi: un organo al quale affidare le principali decisioni relative all’applicazione dei piani di continuità e di disaster recovery e la supervisione delle attività delle risorse coinvolte.

Ecco da chi è composto il comitato:

– da una figura di vertice con poteri decisionali e di indirizzo in materia organizzativa ed economica (oppure dal responsabile dell’Ufficio unico dirigenziale ex art. 17 del CAD);
– dal responsabile della continuità operativa dell’ente;
– dal responsabile dell’unità locale di sicurezza prevista dal DPCM 01/04/2008;
– dai referenti tecnici (anche esterni all’ente) di volta in volta necessari alla gestione della crisi;
– dal responsabile della logistica;
-dal responsabile della sicurezza dell’ente;
– dal responsabile delle applicazioni.

Di seguito i compiti del comitato:

– definizione e approvazione del piano di continuità operativa;
– valutazione delle situazioni di emergenza e dichiarazione dello stato di crisi;
– avvio delle attività di recupero e controllo del loro svolgimento;
– rapporti con l’esterno e comunicazioni ai dipendenti;
– attivazione del processo di rientro che deve essere attuato da specifici gruppi operativi, ma deve essere continuamente monitorato dal comitato per assicurare la verifica dello stato di avanzamento complessivo e risolvere i casi dubbi.

Il comitato si riunisce di norma almeno una volta l’anno per valutare lo stato del progetto di continuità, verificare le criticità, attuare e pianificare le iniziative per il miglioramento continuo del progetto stesso.
In condizioni di emergenza invece prende il controllo di tutte le operazioni e assume la responsabilità sulle decisioni per affrontare l’emergenza, ridurne l’impatto e soprattutto ripristinare le condizioni preesistenti.

Strettamente legato al comitato di gestione della crisi, le Linee guida individuano un’altra struttura: il Comitato strategico per la sicurezza. Quest’organo si pone nel solco già tracciato dal legislatore mediante il decreto legislativo 61 del 2011 (in recepimento della direttiva europea 114/2008) che mira ad individuare quelle amministrazioni che gestiscono “infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo nello Stato, a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni”.

Si parla dunque di infrastrutture critiche (IC) e in quest’ambito il comitato strategico per la sicurezza deve garantire una visione unitaria ed essere in grado di valutare sia il rischio operativo complessivo sia le necessarie misure di sicurezza da attuare.

Tale comitato è composto:

– dal direttore generale dell’ente o ruolo equiparato;
– dal responsabile dell’Ufficio unico dirigenziale ex art. 17 del CAD;
– dal responsabile della continuità operativa;
– dal responsabile dell’unità locale di Sicurezza;
– dal responsabile della Segr. NATO-UEO;
– dal responsabile Privacy;
– dal responsabile Pianificazione finanziaria;
– dal direttore del personale;
– dal responsabile della sicurezza fisica ex D.Lgs 81 del 2008.

Molta attenzione dovrà essere posta al momento dell’individuazione dei componenti del comitato: da una parte occorre personale qualificato e idoneo alla realizzazione di quanto previsto dalle Linee guida, dall’altra occorrono ruoli dirigenziali all’interno dell’ente in grado di assumere decisioni ispirate alla massima rapidità ed efficacia così da poter affrontare e risolvere anche quanto non previsto nei piani di continuità operativa.

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