È stato approvato lo scorso 4 ottobre dal Consiglio dei ministri il secondo provvedimento contenente misure per la crescita (del primo decreto avevo già scritto in un precedente intervento). Vorrei sintetizzare qui quanto previsto per l’Agenda digitale italiana in questo decreto autunnale così come annunciato dal sito istituzionale del Governo italiano.
In poche parole il Governo Monti accelera ancora di più sull’innovazione nella Pubblica amministrazione e sulla competitività delle imprese, dunque: unico documento elettronico per i cittadini, ricette mediche in formato digitale, fascicolo universitario elettronico, dati delle PA in formato aperto, banda larga e 200milioni di euro alle startup.
Agenda Digitale Italiana
Vengono recepiti nel nostro ordinamento i princìpi dell’Agenda Digitale Europea. L’Italia si dota in questo modo di uno strumento normativo che costituirà una efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica dell’intero Paese. Ogni anno, il Governo presenterà al Parlamento una relazione aggiornata sull’attuazione dell’agenda digitale italiana.
Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini
- Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1).
Al posto del vecchio documento di identità e della vecchia tessera sanitaria, è previsto un unico documento elettronico che sarà lo strumento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.
- Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4,5).
Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche. Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.
Amministrazione digitale
- Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9).
I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d’uso aperta e saranno dunque utilizzabili – in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali – senza alcun tipo di restrizione.
- Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8).
Le amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili, così da ridurre i costi connessi all’emissione dei titoli di viaggio. Sul fronte della mobilità sostenibile, viene dato un forte impulso ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per consentire la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, sulla prenotazione di aree di parcheggio sicure, sui servizi di emergenza su strada.
- Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6).
Tutte le procedure per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore trasparenza e tempistiche più celeri. Viene inoltre fortemente incentivato il riuso dei programmi informatici da parte delle amministrazioni, consentendo significativi risparmi di spesa.
- Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6,7)
Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L’inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente. Allo stesso modo, nel settore pubblico, tutte le certificazioni di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via telematica.
- Pubblicizzazione dei dati della PA (art. 9).
Con l’approvazione dell’art.9 del decreto si introduce un elemento di innovazione strutturale nella gestione del patrimonio informativo pubblico che diventa accessibile e utilizzabile dai cittadini e dalle imprese per promuovere la crescita economica, la partecipazione e la trasparenza amministrativa. Da oggi le amministrazioni italiane rendono disponibili i propri dati in formato digitale, si impegnano a condividere le informazioni che gestiscono e possono, grazie alle tecnologie digitali, coinvolgere, i cittadini, la società civile e il sistema produttivo in un gestione più efficace ed efficiente della cosa pubblica.
Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale
- Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10).
Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell’intera carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.
- Libri e centri scolastici digitali (art. 11).
A partire dall’anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea. Dall’anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) sarà possibile istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.
Misure per la Sanità digitale
- Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).
Al via il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti. In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significativi risparmi e semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale. Si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio nazionale.
Forte impulso per la banda larga e ultralarga
- Azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14).
Viene confermato l’obiettivo di azzerare il divario digitale, portando la connessione a almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d’impresa. Alle risorse rese già disponibili per il Mezzogiorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli interventi nelle aree del centro-nord. Vengono fortemente semplificate alcune procedure e adempimenti autorizzatori per favorire la diffusione della banda ultralarga, anche tramite wireless, e delle nuove tecnologie di connessione. Per quanto riguarda gli scavi per la posa della fibra ottica, è prevista l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli operatori di tlc avranno assicurato l’accesso alle parti comuni degli edifici per le operazioni di posa della fibra.
Moneta e fatturazione elettronica
- Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni (art. 15).
È introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall’importo della singola transazione. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.
- Utilizzo della moneta elettronica (art. 15).
I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1 gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Con decreti ministeriali (ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze) verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall’attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere eventualmente effettuati anche tramite tecnologie mobili.
Giustizia digitale
- Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16).
Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese. In particolare, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. La stessa procedura è prevista per le notificazioni a persona diversa dall’imputato, nell’ambito dei processi penali.
- Modifiche alla legge fallimentare (art. 17).
Attraverso l’uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica. Tra questi: a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori. Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposizione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa). Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.
- Comunità intelligenti (art. 20)
L’art 20 disegna l’architettura tecnica, di governo e di processo per la gestione delle comunita’ intelligenti e dei servizi e dati da queste prodotte. Le comunita’ intelligenti sono partecipative, promuovono l’emersione di esigenze reali dal basso, l’innovazione sociale e prevedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale e efficienza delle risorse – attraverso il riuso e la circolazione delle migliori pratiche. Un sistema di valutazione e monitoraggio garantisce che le comunita’ rispettino gli impegni presi attraverso uno statuto periodicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l’impatto del progresso tecnologico sul territorio.
Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (startup)
Le misure introducono per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). Tali norme sono coerenti con gli obiettivi previsti dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo definite a livello europeo. Si intende in tal modo contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualificata, soprattutto giovanile. La Per le startup vengono messi subito a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti. Nelle prossime settimane, con un apposito decreto ministeriale, saranno stanziate ulteriori risorse per nuove imprese presenti nel Mezzogiorno. La norma, a regime, impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare le imprese startup.
- Startup innovativa e incubatore certificato: cosa sono e a cosa servono (art.25).
Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup). In particolare, queste le caratteristiche della startup innovativa: la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche; la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi; deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro; non deve distribuire o aver distribuito utili; deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.
La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese startup innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. I requisiti che gli incubatori devono possedere sono legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività. Viene infine istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese con l’iscrizione obbligatoria per le startup innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.
- Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28).
Le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa. Nello specifico, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo “fittiziamente” autonomo.