Dati di interesse nazionale: come identificarli e, soprattutto, come trattarli? Il commissario straordinario dell’Agenzia per l’Italia digitale, Agostino Ragosa, ha firmato la determinazione n. 68 contenente le regole tecniche per l’identificazione di tali dati e per il loro aggiornamento.
Già il Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs 85/2005) all’articolo 60 aveva stabilito che:
Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
specificando al comma 3-bis che si tratta di:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’ articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo […]
Dunque la presente determinazione completa il quadro identificando come basi di dati critiche quelle di interesse nazionale che:
a) siano riferibili a dati raccolti e gestiti da o per conto dell’amministrazione titolare, affinché possano rispondere alle caratteristiche di credibilità, o autenticità della fonte, in linea con la definizione contemplata dallo standard internazionale sulla qualità dei dati ISO/IEC 25012 “Data quality model”;
b) abbiano un elevato impatto socio-economico;
c) siano al servizio di procedimenti amministrativi di competenza di altre pubbliche amministrazioni per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;
d) siano disponibili a supportare procedimenti amministrativi transfrontalieri in esecuzione di norme o direttive comunitarie;
e) non siano sostituibili o surrogabili nell’erogazione dei servizi cui sono deputate, in favore delle pubbliche amministrazioni e degli utenti finali.
Quanto all’aggiornamento, la determinazione di Agid indica che le Amministrazioni devono riferirsi allo standard ISO/IEC 25012 denominato “Data quality model” secondo la seguente sintesi:
- accuratezza: il dato, e i suoi attributi, rappresenta correttamente il valore reale del concetto o evento cui si riferisce;
- attualità (o tempestività di aggiornamento): il dato, e i suoi attributi, è del “giusto tempo” (è aggiornato) rispetto al procedimento cui si riferisce;
- coerenza: il dato, e i suoi attributi, non presenta contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d’uso dell’amministrazione titolare;
- completezza: il dato risulta esaustivo per tutti i suoi valori attesi e rispetto alle entità relative (fonti) che concorrono alla definizione del procedimento.