Il nuovo CAD inaugura il BYOD nella Pubblica Amministrazione, finalmente

Pubblica Amministrazione - valutazione rischi e beneficiPrima era vietato, poi è diventato tollerato. Oggi è addirittura favorito. Parliamo del Bring your own device (BYOD), cioè la pratica di usare in ufficio il proprio dispositivo elettronico anziché quello fornito dal datore di lavoro.

L’ultima stesura del Codice dell’Amministrazione digitale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 settembre 2016, ha novellato l’articolo 12 “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa” introducendo il comma 3-bis che così recita:

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo.

Una enorme novità sotto molteplici punti di vista. I tre più importanti ritengo che siano i seguenti:

  • il lavoratore se lo desidera può usare un solo dispositivo elettronico per lavoro e tempo libero;
  • la PA ha la possibilità di risparmiare sull’acquisto (gestione e manutenzione) dei calcolatori;
  • in capo alla PA incombe una serie di problemi da risolvere circa la sicurezza dei dati.

Da un lato dunque una sorta di facilitazione nel rapporto che i lavoratori hanno tutti i giorni con i dispositivi elettronici, dall’altro un (oneroso? problematico?) ripensamento delle infrastrutture hardware e software della PA.

La PA deve fare in modo che il trattamento dei dati avvenga sempre nel rispetto delle norme e dei regolamenti così da ridurre al minimo i rischi di perdita, corruzione, compromissione.

Un ambizioso obiettivo che si può ottenere solo garantendo che l’ambiente domestico dei calcolatori privati rimanga separato da quello dell’ufficio.

Dunque il reparto ICT della PA deve dotarsi di una cosiddetta BYOD policy, cioè una sorta di regolamento che riesca a salvaguardare sia i dati del lavoro dai rischi provenienti dall’uso privato del dispositivo, sia viceversa non compromettere i dati privati con minacce che potrebbero provenire dalla rete aziendale.

Noto infine che il testo del Codice dell’Amministrazione digitale conferisce una posizione rilevante all’AgID, Agenzie per l’Italia digitale, in funzione di guida per le PA e braccio tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il CAD infatti delega all’AgID l’emanazione di molti regolamenti tecnici per numerosi aspetti delineati nel testo normativo, ma non nel caso del BYOD.

Sono persuaso che invece, al pari di altre novità, necessiterebbe di una supervisione tecnica in fase di realizzazione e un attento monitoraggio in fase di esercizio, soprattutto per le realtà più piccole (che sono la maggior parte nel contesto della PA italiana).

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